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La Corte di Cassazione, con sentenza del 28 aprile 2022 n. 16272, ha ribadito il principio che la persona offesa del reato di atti persecutori (c.d. stalking) previsto dall'art. 612-bis c.p. dev'essere ammessa al gratuito patrocinio a prescindere dalle condizioni reddittuali e dagli altri requisiti previsti dall'art. 76 d.p.r. 115/2002, ad eccezione dell'indicazione del procedimento cui si riferisce la richiesta e delle generalità e codici fiscali dei componenti il proprio nucleo familiare.

I Giudici di primo e secondo grado, infatti, avevano rigettato l'istanza poichè priva di documentazione attestante le condizioni reddituali (e della dichiarazione che il difensore fosse iscritto nell'elenco degli avvocati che assistono soggetti ammessi al gratuito patrocinio).
Rammenta la Corte che l'art. 76 comma 4-ter del d.p.r. sopra menzionato, introduce una deroga che non consente alcuna discrezionalità al Giudice, nonostante la sua formulazione letterale.
L'argomento era stato oggetto di un intervento della Corte Costituzionale (sent.1/2021) che ha stabilito che tale deroga non viola in principio di uguaglianza, poichè la sua ratio si inserisce nell'ambito della tutela delle vittime vulnerabili che il legisltatore ha intrapreso a partire dal d.l. 14/08/2013 n. 93 (contrasto della violenza di genere); come tale, non trattandosi di scelta manifestamente irragionevole o arbitraria, non può considerarsi in contrasto con il dettato costituzionale.

Il percorso legislativo in questione, com'è noto, affonda le sue radici nella Convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Istanbul l'11/06/2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (ratificata con la L. 27/06/2013), ed è continuato nel tempo con ulteriori provvedimenti (basti ricordare la legge del 2019 nota come "Codice Rosso").

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